martedì 24 agosto 2010

Detrazione 36% e 55%: la ritenuta 10% sui bonifici per le detrazioni

La ritenuta 10% sui bonifici per le detrazioni del 36% e del 55%


Dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti per l'applicazione della manovra economica, evitata la doppia imposizione

Sul totale del bonifico per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico, dopo aver scorporato l'Iva, va effettuato il calcolo sulla ritenuta del 10%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 40E/2010.

La ritenuta del 10% è stata introdotta con l'articolo 25 della manovra relativa alla sostenibilità finanziaria e la competitività economica ed è in vigore dal 1° luglio 2010. A partire da questa data le Banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d'acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l'intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.

Con il provvedimento 92488 e con
la successiva Risoluzione 65/E del 30 giugno 2010, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel momento in cui viene erogato il bonifico, le banche effettuano la ritenuta dell'Irpef dovuta dalle imprese che beneficiano del pagamento e provvedono al versamento col modello F24 utilizzando il codice tributo 1039. Al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.

Con la Circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti che cambiano le modalità di fatturazione e pagamento delle opere per le quali si intende chiedere la detrazione 36% o 55%.

La base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l'Iva, che varia in base alla tipologia degli interventi. L'imposta ad esempio è fissata al 10% per la ristrutturazione degli edifici abitativi e al 20% per l'acquisto di beni utili alla ristrutturazione.
Nota bene:
è utile comunicare sempre ai propri fornitori l'intenzione di avvalersi delle detrazioni, in quanto in molti casi essi dovranno costruire e conteggiare diversamente le loro fatture.

Dal momento che la differenziazione potrebbe mettere in difficoltà il soggetto che effettua la ritenuta o aggravare le procedure col rischio di creare imprecisioni, viene sempre applicata l'aliquota più elevata del 20%. Dal totale del bonifico deve quindi essere scorporato il 20%. Sulla parte restante si applica la ritenuta del 10%.

La circolare previene l'inconveniente della doppia ritenuta. Nel caso dei condomini, che come sostituti di imposta applicano la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, si applica solo quella del 10% per evitare una duplicazione degli oneri.

Se le imprese destinatarie del bonifico usufruiscono di regimi fiscali agevolati in base ai quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'Irpef, la ritenuta del 10% potrà essere scomputata dall'imposta sostitutiva.

Vista la complessità della materia, in fase di prima applicazione non saranno irrogate sanzioni in presenza di violazioni della norma.

Ritenuta solo sull'imponibile

La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'iva. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d'imposta – dovrà scorporare l'iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 20%.

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta del 10% dopo lo scorporo di una iva presunta del 20%, mediante la formula: totale del bonifico /120*100.

Esempio: fattura di euro 2.000 + iva 10% = totale della fattura e del bonifico euro 2.200,00
La banca scorpora il 20% dell'iva presunta per determinare l'imponibile: 2.200/120*100 = euro 1.833,33
e calcola la ritenuta del 10% su tale importo = euro 183,33.
Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di euro 1.650,00.

Nessuna indicazione in fattura

Nelle fatture dei fornitori e consulenti non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta del 10%. Gli istituti di credito e le Poste attueranno automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.

Fornitori e consulenti già soggetti a ritenute da parte di aziende o condomini

La regola è che la nuova ritenuta sospende eventuali altre ritenute in essere. Infatti, in alcuni casi era già prevista una ritenuta da parte del soggetto ordinante: ad esempio il 20% sulle parcelle dei consulenti se pagate da società o il 4% sulle prestazioni relative a contratti d'appalto se pagate da condomini.

Recita la Circolare: " ...al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010."

Se la fattura o parcella è già stata emessa, con l'indicazione della "vecchia" ritenuta, questa va ignorata: la banca provvederà autonomamente a trattere la nuova ritenuta del 10%, come indicato.

In pratica:

Se il bonifico è effettuato da un privato, nella fatturazione e nel pagamento non cambia nulla rispetto alla situazione precedente. Infatti la ritenuta del 10% non deve comparire in fattura, viene calcolata automaticamente dalla banca.

Si consiglia caldamente, almeno nei primi di tempi, di comunicare con chiarezza con chi deve emettere le fatture: infatti l'importo del bonifico e l'importo accreditato sono diversi e sarà facile cadere in equivoci.

Se il pagamento del bonifico è effettuato da una impresa o da un condominio in precedenza obbligati a effettuare ritenute, è possibile che nelle fatture compaia ancora la relativa dicitura. Essa va ignorata, e naturalmente la ritenuta non va operata. Quellal giusta viene calcolata automaticamente dalla banca e non è necessario che compia in fattura.

Anche in questo caso si consiglia di prendere contatto con chi ha emesso la fattura e possibilmente di farsela rifare.


Scarica la Guida alla detrazione del 55% aggiornata a Luglio 2010
di Edilportale.com

Riferimenti:

Circolare Agenzia delle entrate 28 luglio 2010, n. 40/E
in Nextville.it (Norme e interpretazioni)


Legge 30 luglio 2010, n. 122
in Nextville.it (Norme e interpretazioni)



Detrazione 36% e 55%: la ritenuta 10% sui bonifici per le detrazioni


1 commento:

Anonimo ha detto...

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Non ci hai mai pensato, Paolo Marmiroli?
Anna Bruno